La gente voleva sapere

By precariodellaricerca

Se lo chiedevano in molti, soprattutto gli interessati: i co.co.co. della pubblica amministrazione (ricerca compresa). I loro contratti potevano essere rinnovati, dopo l’entrata in vigore della legge 133. Pare che qualche ente più realista del re abbia già mandato a casa vari precari, ma finalmente (dopo una latitanza di alcuni mesi) il ministero della funzione pubblica ha ricominciato a dare i suoi beffardi pareri.

Il parere 56, firmato da Antonio Naddeo, dopo la dipartita del famigerato Francesco Verbaro, parla un po’ più chiaro del solito. Si legge infatti, rispondendo all’ANCI per quanto riguarda i professori assunti più volte nella scuola:

Il limite previsto dal vigente art. 36, comma 3, del d.lgs. 165/2001, secondo cui le amministrazioni non possono ricorrere all’utilizzo del medesimo lavoratore con più tipologie contrattuali per periodi di
servizio superiori al triennio nell’arco dell’ultimo quinquennio, si applica solo nel caso in cui il
soggetto sia stato utilizzato con più tipologie contrattuali di tipo flessibile diverse, ferma restando per la medesima tipologia di contratto la disciplina sulla durata prevista dalla normativa specifica.

In sostanza l’art. 36 non interviene per modificare con una disposizione speciale il regime
previsto dalla legislazione ordinaria sulla durata del singolo contratto. La normativa dettata per ogni
tipo di lavoro flessibile dovrebbe contenere già in sé le misure volte ad evitare l’abuso del tipo
contrattuale.
L’art. 36 mira a colpire un altro fenomeno diffuso che è quello di ricorrere a diverse tipologie
di lavoro flessibile per eludere i vincoli temporali previsti dalla normativa del singolo istituto
contrattuale e continuare così a mantenere il rapporto di lavoro con il medesimo soggetto.

[...]

Le supplenze scolastiche vengono conferite mediante contratti di lavoro a tempo
determinato. Trattandosi di una stessa tipologia di contratto è inappropriato, per quanto riguarda la
durata, il richiamo al predetto art. 36, comma 3, che riguarda il cumulo di periodi riferiti a contratti
diversi.

[...]

Si aggiunge infine che il limite massimo dei 36 mesi va riferito ad ogni singola procedura di
concorso pubblico e quindi va conteggiato separatamente per ogni graduatoria concorsuale. Ogni
procedura di reclutamento a tempo determinato, nel rigoroso rispetto della normativa di cui all’art.
35 del d.lgs. 165/2001, rispondendo ad un fabbisogno temporaneo di volta in volta nuovo, è
assimilabile al caso di mansioni non equivalenti ed azzera, pertanto, i periodi di contratto di lavoro
flessibile precedentemente stipulati con la stessa amministrazione.

Insomma tutto come prima, a meno che non si sia avuto, in 5 anni, più di 3 anni fra (ad esempio) co.co.co. e tempo determinato (tutti e due).

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