Il video di risposta è stato rimosso su richiesta della 7, rieccolo:
Archivio per dicembre 2008
I precari della ricerca rispondono a Brunetta (e a La 7)
5 dicembre 2008L’Onda interroga i sindacati
3 dicembre 2008I precari del 12 dicembre
3 dicembre 2008Qui le modalità dello sciopero dettate dalla Cgil
Qui le modalità dello sciopero dettate dalla Cub e dai Cobas
Di seguito il comunicato/appello per lo sciopero di venerdì 12 dicembre da PreCat di ricercatori precari e dottorandi di Roma:
| Appello dei dottorandi, ricercatori e docenti precari di Roma per lo sciopero di Venerdì 12 Dicembre |
| venerdì 28 novembre 2008 | |
| A tutti i dottorandi, ricercatori e lavoratori precari. A chi ritiene che la crisi della scuola, dell’università e della ricerca rappresenti un’ipoteca terribile sul futuro del paese. A chi, per questo, ne assicura la sopravvivenza con rapporti di lavoro precario e privo di diritti, svolgendo attività didattica a titolo gratuito, o prestandosi a tirocini, stage e praticantati tutti rigorosamente non retribuiti. A chi subisce i meccanismi corporativi e baronali dell’università. Agli unici che pagheranno veramente i tagli di bilancio spacciati per riforme. Un’Onda anomala ha attraversato la città e il paese, opponendosi ai tagli del finanziamento di scuola e università, e chiedendo la cancellazione della legge 133 e della legge 169 (ex decreto Gelmini). Venerdì 12 dicembre, l’Onda sarà di nuovo in piazza insieme a tutto il mondo del lavoro. Venerdì 12 dicembre dilagheremo, come il 17 e il 30 ottobre, come il 14 novembre, per porre il problema del reddito e dei diritti, Saremo in piazza per rivendicare per tutti i lavoratori precari diritti e nuove forme di welfare, che garantiscano a tutti continuità di reddito e certezza di prospettive. Saremo in piazza per contrastare i provvedimenti del Governo che tagliano le risorse, che bloccano le assunzioni dei giovani ricercatori, che privatizzano le Università. Per rivendicare il sapere come bene pubblico e per costuire una università democratica, pubblica e libera da tutte le forme di precarietà, che non discrimini per censo e per genere. Noi la crisi non la paghiamo. |
La gente voleva sapere
2 dicembre 2008Se lo chiedevano in molti, soprattutto gli interessati: i co.co.co. della pubblica amministrazione (ricerca compresa). I loro contratti potevano essere rinnovati, dopo l’entrata in vigore della legge 133. Pare che qualche ente più realista del re abbia già mandato a casa vari precari, ma finalmente (dopo una latitanza di alcuni mesi) il ministero della funzione pubblica ha ricominciato a dare i suoi beffardi pareri.
Il parere 56, firmato da Antonio Naddeo, dopo la dipartita del famigerato Francesco Verbaro, parla un po’ più chiaro del solito. Si legge infatti, rispondendo all’ANCI per quanto riguarda i professori assunti più volte nella scuola:
Il limite previsto dal vigente art. 36, comma 3, del d.lgs. 165/2001, secondo cui le amministrazioni non possono ricorrere all’utilizzo del medesimo lavoratore con più tipologie contrattuali per periodi di
servizio superiori al triennio nell’arco dell’ultimo quinquennio, si applica solo nel caso in cui il
soggetto sia stato utilizzato con più tipologie contrattuali di tipo flessibile diverse, ferma restando per la medesima tipologia di contratto la disciplina sulla durata prevista dalla normativa specifica.
In sostanza l’art. 36 non interviene per modificare con una disposizione speciale il regime
previsto dalla legislazione ordinaria sulla durata del singolo contratto. La normativa dettata per ogni
tipo di lavoro flessibile dovrebbe contenere già in sé le misure volte ad evitare l’abuso del tipo
contrattuale.
L’art. 36 mira a colpire un altro fenomeno diffuso che è quello di ricorrere a diverse tipologie
di lavoro flessibile per eludere i vincoli temporali previsti dalla normativa del singolo istituto
contrattuale e continuare così a mantenere il rapporto di lavoro con il medesimo soggetto.
[...]
Le supplenze scolastiche vengono conferite mediante contratti di lavoro a tempo
determinato. Trattandosi di una stessa tipologia di contratto è inappropriato, per quanto riguarda la
durata, il richiamo al predetto art. 36, comma 3, che riguarda il cumulo di periodi riferiti a contratti
diversi.
[...]
Si aggiunge infine che il limite massimo dei 36 mesi va riferito ad ogni singola procedura di
concorso pubblico e quindi va conteggiato separatamente per ogni graduatoria concorsuale. Ogni
procedura di reclutamento a tempo determinato, nel rigoroso rispetto della normativa di cui all’art.
35 del d.lgs. 165/2001, rispondendo ad un fabbisogno temporaneo di volta in volta nuovo, è
assimilabile al caso di mansioni non equivalenti ed azzera, pertanto, i periodi di contratto di lavoro
flessibile precedentemente stipulati con la stessa amministrazione.
Insomma tutto come prima, a meno che non si sia avuto, in 5 anni, più di 3 anni fra (ad esempio) co.co.co. e tempo determinato (tutti e due).
Sul DL 180
2 dicembre 2008Un comunicato dell’APRI e della RNRP sul DL 180 segue a distanza di pochi giorni un lungo documento sul DL 180 preparato dei ricercatori precari di Roma. Di seguito il documento.
Il DL 180, recentemente emanato dal consiglio dei ministri e attualmente in discussione al senato per la conversione definitiva, non rappresenta in alcun modo una risposta alle istanze del movimento, poiché lascia sostanzialmente inalterati i tagli al sistema universitario introdotti dalla legge 133/2008, con effetti che a partire dal 2010 saranno letteralmente dirompenti per il funzionamento di quasi tutti gli atenei italiani.

Ormai nessuno può avere ancora dubbi: i baroni barano.

