La legge 133/08, approvata e in vigore da oltre due mese recita a un certo punto così:
3. Al fine di evitare abusi nell’utilizzo del lavoro flessibile, le amministrazioni, nell’ambito delle rispettive procedure, rispettano principi di imparzialità e trasparenza e non possono ricorrere all’utilizzo del medesimo lavoratore con più tipologie contrattuali per periodi di servizio superiori al triennio nell’arco dell’ultimo quinquennio.
Questo, se si somma all’emerdamento, cosa vuol dire per chi ha un contratto co.co.co. da anni presso un ente pubblico?
Può essere rinnovato quel contratto? Può essere rinnovato solo per i laureati?
Non si trova una spiegazione su nessun sito di nessun sindacato. Qualcuno è in grado di chiarire?
Etichette: co.co.co.
17 ottobre 2008 alle 10:36 am |
…se ti riferisci ad un ente pubblico di ricerca i co.co.co. sono gli assegni di ricerca, quindi, a parte i rinnovi, si possono bandire nuovi assegni a cui chiunque può partecipare (ovviamente), anche chi già ha avuto contratti in precedenza, indipendentemente dalla loro durata.
Negli enti pubblici in generale (comuni, provincie, ecc…) non è la stessa cosa, in quanto tali contratti sono assegnati senza prova concorsuale, così come nel privato; in tal caso scatta il limite dei tre anni per l’utilizzo dello stesso lavoratore.
20 ottobre 2008 alle 6:16 pm |
Non e’ proprio cosi’…
Ci sono i co.co.co. anche negli EPR, e per esempio all’Osservatorio di Trieste un
co.co.co. informatico non e’ stato rinnovato la settimana scorsa in virtu’ della 133.
Per gli assegni di ricerca non e’ chiaro…
in ogni caso c’e’ il limite dato dalla legge del 1997 che regola gli AdR:
4+4 massimo, o se hai fatto il dottorato con borsa, 3 (dott.)+4 adr e basta.
Non e’ vero che puoi prendere quanti assegni vuoi…
2 dicembre 2008 alle 7:53 pm |
[...] gente voleva sapere By precariodellaricerca Se lo chiedevano in molti, soprattutto gli interessati: i co.co.co. della pubblica amministrazione (ricerca compresa). I loro [...]